Art. 5.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.